STATUTO

Statuto della Camera di Cooperazione Italo-Araba

TITOLO I

FORMAZIONE E FINALITA’

ART. 1 (costituzione)

E’ stata costituita con atto notorio del 17 marzo 1972 una associazione senza fini di lucro, retta dal presente Statuto e dalle norme vigenti in Italia. 

ART. 2 (denominazione)

L’Associazione è denominata CAMERA DI COOPERAZIONE ITALO-ARABA, sigla CCIA (ovvero CAMERA DI COMMERCIO ITALO-ARABA) (sigla CCIA), (in seguito indicata anche come “la Camera”).

ART. 3 (finalità)

La Camera ha per fine di consolidare ed accrescere la conoscenza e l’amicizia e di favorire e sviluppare le relazioni economiche tra l’Italia e i Paesi Arabi, in particolare operando a sostegno dell’attività dei propri associati.

Per conseguire tali obiettivi la Camera può:

  1. favorire l’internazionalizzazione e le attività dei propri soci, offrendo loro un quadro di conoscenze e informazioni ed un supporto tecnico-operativo, nonché promuovendo la creazione di reti, consorzi di imprese, accordi commerciali e società miste;
  2. collabora ed opera in sintonia con Camere di Commercio Italiane ed estere, associazioni imprenditoriali e di categoria, sindacati ed enti o categorie professionali;
  3. collaborare con i sistemi imprenditoriali, camerali e bancari dei Paesi Arabi;
  4. intraprendere, organizzare, patrocinare e favorire ogni attività di carattere culturale, sociale e scientifico, volta ad approfondire la conoscenza reciproca e a stabilire legami di amicizia tra l’Italia e i Paesi Arabi;
  5. organizzare riunioni, conferenze e altre manifestazioni; promuovere studi e ricerche di mercato; organizzare la parte­cipazione degli operatori economici a fiere ed esposizioni; organizzare missioni di operatori da e per i Paesi Arabi; sviluppare ogni altra azione tesa ad incrementare le relazio­ni economiche italo‑arabe, a diffondere la conoscenza reciproca delle caratteristiche dei settori industriale, agricolo, commerciale, turistico e dei servizi, a favorire il trasferimento di tecno­logie e lo scambio di beni e servizi;
  6. sottoporre alle Autorità competenti e, in particolare, alle Autorità diplomatiche e consolari dei paesi interessati iniziative che possano favorire lo sviluppo delle relazioni economiche tra l’Italia e ciascun Paese Arabo;
  7. fornire consulenza e assistenza tecnica alle Amministrazioni italiane ed arabe, nonché ai relativi Enti e Organismi preposti alla cooperazione e allo sviluppo industriale, commerciale, tecnologico, turistico e all’attrazione di investimenti diretti esteri, anche partecipando a specifici progetti; svolgere attività analoghe per conto di Associazioni imprenditoriali, Camere di commercio, consorzi e reti di imprese;
  8. estendere ogni possibile assistenza per la definizione di controversie tra soggetti italiani ed arabi, sia agendo in veste di amichevole compositore, sia costituendo appositi organismi di perizia, conciliazione, mediazione e arbitrato, o partecipandovi;
  9. creare e gestire un centro di documentazione che possa rilevare e diffondere le leggi e i regolamenti in vigore in Italia e nei Paesi Arabi e tutti i dati e le notizie, in particolare di carattere economico, finanziario e commerciale, che abbiano riferimento con lo scopo della Camera;
  10. promuovere iniziative editoriali per la pubblicazione, a stampa e/o on line, di periodici, monografie, annuari della Camera o documenti relativi alle relazioni italo‑arabe;
  11. partecipare a bandi di concorso e gare, indette da Organismi e Amministrazioni nazionali ed internazionali, aperte ad associazioni senza scopo di lucro e aventi oggetto correlato con i fini e l’attività propri della Camera;
  12. avvalersi di terzi e di società collegate e controllate per lo svolgimento delle attività sopra descritte;
  13. compiere ogni altra attività ed operazione anche mobiliare ed immobiliare, ivi compresa la costituzione, l’acquisizione e l’alienazione di società e partecipazioni societarie, che gli Organi sociali consi­derino utile ed opportuna ovvero strumentale al persegui­mento delle finalità e allo sviluppo dell’Associazione.
  14. attività di progettazione e gestione di servizi e progetti nel campo della formazione professionale per Enti pubblici ed aziende private, con particolare riguardo al sostegno e allo sviluppo di percorsi formativi per figure professionali mirate a implementare le possibilità di cooperazione tra l’Italia e i Paesi Arabi.

ART. 4 (durata)

L’ Associazione ha durata illimitata a decorrere dalla data della sua costituzione.

ART. 5 (sede ‑ uffici ‑ rappresentanti)

La Camera ha sede in Roma. Essa ha facoltà di istituire uffi­ci e nominare rappresentanti in altre città d’Italia e dei paesi arabi.

TITOLO II

SOCI

ART. 6 (soci)

Può essere socio della Camera ogni società, istituzione e persona fisica o giuridica, che, condividendone le finalità e accettandone lo Statuto, sia interessata ad operare con i paesi di riferimento della Camera. Sono istituite le seguenti categorie di soci:

6.1 Soci ordinari

La qualità di socio ordinario si acquisisce a seguito dell’accettazione della domanda di ammissione, corredata dal versamento della quota associativa, da parte del Consiglio di Amministrazione, che de­cide insindacabilmente, salva in caso di diniego la facoltà del non ammesso di ricorrere alla prima Assemblea successiva.

Il Presidente ed il Consigliere Delegato, congiuntamente, possono ammettere a partecipare alla Camera e così a fruire delle attività e dei servizi di questa, nonché ad esercitare tutti i diritti degli associati, chi ne abbia fatto richiesta. Tale ammissione è soggetta a ratifica del Consiglio da deliberare nella prima riunione successiva.

La quota associativa è stabilita dal Consiglio di Amministrazione; essa ha validità per 12 mesi, con decorrenza dalla data di ammissione, dalla quale decorreranno anche i successivi rinnovi per periodi di uguale durata.

Il socio è tenuto:

  • al rispetto dello Statuto e delle decisioni degli Organi del­la Camera;
  • a non compiere attività contrastanti con i fini della Camera o in concorrenza con l’ attività di questa;
  • a versare con regolarità il contributo associativo.

Hanno diritto di partecipazione e di voto in Assemblea i soci ordinari iscritti alla Camera da almeno 24 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

6.2 Soci sostenitori

I soci sostenitori corrispondono una quota associativa almeno doppia rispetto a quella dei soci ordinari. Per essi valgono la stessa procedura di ammissione e gli stessi obblighi e diritti previsti per i soci ordinari. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire particolari prerogative e vantaggi dei soci sostenitori.

6.3 Soci partecipanti

I soci partecipanti si iscrivono alla Camera, conoscendone statuto e finalità, per prendere parte a una o più attività  di questa, quali, a titolo esemplificativo, eventi, seminari, corsi di formazione, missioni imprenditoriali, acquisire documentazione.

L’ammissione dei soci partecipanti e la determinazione del periodo di associazione e della  relativa quota di iscrizione compete al Consigliere Delegato o a un suo incaricato.

I soci partecipanti non hanno diritto di partecipazione e di voto in Assemblea.

6.4 Soci aderenti

Al fine di accrescere il numero di associati, in particolare dei Paesi arabi, il Consiglio di Amministrazione può stabilire per periodi limitati quote associative agevolate in favore di soci aderenti, i quali potranno fruire dei servizi della Camera ma non avranno diritto di partecipazione e di voto in Assemblea. L’attuazione di tale deliberazione consiliare, e cioè l’ammissione di soci aderenti, compete al Consigliere Delegato. 

6.5 Soci d’onore

L’Assemblea può nominare soci d’onore scelti fra personalità e istituzioni che contribuiscano o abbiano significativamente contribuito ad estendere le relazioni economiche, culturali e di amicizia tra l’Italia ed i Paesi Arabi o che abbiano validamente collaborato per il conseguimento delle finalità della Camera. I soci d’onore partecipano all’Assemblea senza diritto di voto.

ART. 7 (perdita della qualità di socio)

La qualità di socio della Camera si perde per omessa corresponsione della quota associativa entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del periodo di associazione.

La qualità di socio della Camera si perde altresì per estinzione, per dimissioni e per esclusione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare -‑ con provvedimento motivato avente efficacia immediata nonostante qualsiasi opposizione od impugnazione -‑ l’esclusione del socio, qualora questi non adempia gli obblighi statutari o compia atti o si trovi in situazioni che possano anche indi­rettamente essere di pregiudizio all’attività, all’immagine o al buon nome della Camera o siano in concorrenza o in conflitto con l’attività di questa.

L’escluso può fare opposizione, scritta e motivata, al provvedimento di esclusione entro trenta giorni dalla data di notifica. Ove il Consiglio di Amministrazione respinga l’opposizione, il socio escluso può ricorrere alla prima Assemblea successiva, che decide sul suo caso in ultima istanza.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

ART. 8 (organi sociali)

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Comitato Esecutivo;
  • il Presidente e il Vicepresidente Vicario;
  • il Consigliere Delegato;
  • il Revisore unico.

Ad esclusione dell’Assemblea, tutti gli Organi sociali durano in carica per quattro esercizi e sono rinnovabili.

ART. 9 (assemblee)

L’Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa si tiene in Italia anche in luogo diverso dalla sede della Camera.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno.

ART.10 (composizione dell’assemblea)

L’Assemblea è composta dai soci ordinari e sostenitori aventi diritto di voto e cioè iscritti alla Camera da almeno 24 mesi ed in regola con la corresponsione della quota associativa.

ART. 11 (assemblea ordinaria)

L’Assemblea ordinaria:

  • approva il Rendiconto annuale presentato dal Consiglio di Amministrazione;
  • nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone il gettone di presenza;
  • nomina il Revisore unico, determinandone gli emolumenti, nonché un suo supplente;
  • può affidare la revisione volontaria del bilancio a soggetto iscritto all’Albo Speciale delle Società di Revisione;
  • delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Camera riservati alla sua competenza dallo Statuto o sotto­posti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 (assemblea straordinaria)

L’Assemblea straordinaria:

  • delibera sulle modificazioni dello Statuto;
  • pronuncia lo scioglimento della Camera;
  • delibera sulla nomina e sui poteri del liquidatore o dei liquidatori, determi­nandone il compenso.

ART. 13 (convocazione dell’assemblea)

L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o ‑ in caso di necessità o urgenza ‑ dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario o dal Consigliere Delegato almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione, mediante comuni­cazione scritta, inviata ai soci aventi diritto di voto per posta o per fax o  per e-mail.

L’avviso di convocazione indica la data, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno della riunione, anche per l’eventuale seconda convocazione.

Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta scrit­ta, contenente l’indicazione degli argomenti da trattare, for­mulata da almeno un quinto dell’insieme dei soci ordinari e sostenitori aventi diritto di voto.

Ove il Presidente non vi provveda, è tenuto a farlo il Vicepresidente Vicario o il Consigliere Delegato e, in difetto, il Revisore unico.

ART. 14 (rappresentanza nell’assemblea)

I soci partecipano all’Assemblea personalmente o mediante delega anche a non socio.

I soci che non siano persone fisiche sono rappresentate in Assemblea dal legale rappresentante o da persona delegata per iscritto dall’associato.

Ciascun partecipante all’Assemblea non può rappresentare più di dieci associati.

La verifica delle presenze e delle deleghe avviene sotto la responsabilità del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente Vicario o del Consigliere Delegato.

ART.15 (presidenza, segreteria e verbalizzazione dell’assemblea)

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario o dal Consigliere Delegato o, in loro assenza, dal Consigliere di amministrazione o dal socio nominato dall’Assem­blea.

Su proposta del Presidente dell’Assemblea, essa nomina il Segretario della riunione.

Il Presidente e il Segretario sottoscrivono il verbale della riunione, che deve indicare il numero e il nome o la denominazione dei soci presenti personalmente o per dele­ga.

L’Assemblea straordinaria avviene alla presenza di un notaio che redige il relativo verbale.

ART. 16 (costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni)

L’Assemblea – ordinaria o straordinaria – in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dell’insieme dei soci ordinari e sostenitori aventi diritto di voto e de­libera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci convenuti e delibera a maggioranza dei presenti, mentre per l’Assemblea straordinaria è richiesta la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, salvo il caso di scioglimento dell’Associazione per il quale è necessario che tale maggioranza rappresenti almeno la metà dell’insieme dei soci ordinari e sostenitori aventi diritto di voto.

Riguardo alle deliberazioni dell’Assemblea si applica il termine di decadenza previsto all’Articolo 2377 del Codice Civile.

ART. 17 (formazione e durata del consiglio di amministrazione)

La Camera è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, formato all’atto della nomina da componenti di nazionalità italiana e/o dei Paesi Arabi, in numero totale, determinato dall’Assemblea, non superiore a ventiquattro consiglieri. Sono causa di ineleggibilità e decadenza le fattispecie di cui all’Art. 2382 del Codice Civile.

I componenti del Consiglio sono persone fisiche anche non socie, proposte dagli associati ed elette dall’Assemblea. Essi possono essere rieletti; essi decadono automaticamente dalla carica ove non partecipino a tre riunioni consecutive del Consiglio.

I Consiglieri non possono svolgere attività in concorrenza con quelle della Camera, né partecipare a enti, associazioni, società, consorzi o soggetti comunque in concorrenza con la Camera salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza da deliberarsi dal Consiglio stesso.

ART. 18 (poteri del consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per compiere o autorizzare tutte le attività, tutti gli atti e tutte le operazioni anche mobiliari e immobiliari, ivi compresa la costituzione, capitalizzazione e scioglimento di società, l’acquisizione e l’alienazione di partecipazioni societarie, operazioni tutte che rientrino o siano coerenti con le finalità della Camera o siano strumentali a queste e non siano espressamente riservate all’Assemblea dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente Vicario e il Consigliere Delegato, determinandone funzioni, deleghe, poteri ed emolumenti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti del  Comitato Esecutivo in numero non superiore a un quarto dei consiglieri di amministrazione eletti dall’Assemblea, delibera l’eventuale conferimento allo stesso Comitato di parte dei propri poteri e stabilisce l’eventuale assegnazione ed entità del gettone di presenza.

Il Consiglio può nominare un Presidente Onorario ed altri Vicepresidenti, può conferire deleghe e incarichi specifici a singoli Consiglieri, può istituire e sciogliere Commissioni, permanenti o temporanee, e stabilire eventuali compensi per tali incarichi e attività.

Il Consiglio stabilisce l’entità delle quote associative annuali dei soci ordinari.

Il Consiglio è responsabile dinanzi all’Assemblea dei Soci, nei termini e casi stabiliti dal Codice Civile italiano.

Il Consiglio presenta annualmente all’Assemblea un Rendi­conto sull’impiego delle risorse e sull’attività svolta nell’anno solare precedente. 

ART. 19 (costituzione e convocazione del consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario o dal Consigliere Delegato, almeno due volte l’anno, anche in luogo diverso dalla sede della Ca­mera, mediante comunicazione scritta inviata ai consiglieri, per posta o per fax o per e-mail, almeno  quindici giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d’urgenza tale preavviso è ridotto a sette giorni.

L’avviso di convocazione indica la data, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno della riunione.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente Vicario o il Consigliere Delegato sono tenuti a convocare e a tenere il Consiglio di Amministrazione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta scritta, contenente l’indicazione degli argomenti da trattare, formu­lata con deliberazione del Comitato Esecutivo o da almeno un terzo dei consiglieri.

ART. 20 (funzionamento del consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione è costituito con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Su proposta del Presidente, il Consiglio nomina un Segretario della riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto il verbale delle deliberazioni, sottoscrit­to dal Presidente e dal Segretario della riunione, che, trascritto nel libro verbali, viene inviato ai consiglieri.

Il Consiglio può tenersi anche in tele-conferenza o in video-conferenza o utilizzando altre tecniche telematiche che ne garantiscano la regolarità.

ART. 21 (cooptazione)

Il Consiglio di Amministrazione può cooptare consi­glieri di amministrazione nel caso che taluno dei suoi componenti venga a cessare dall’ufficio ovvero su espresso mandato dell’Assemblea.

Le cooptazioni, immediatamente efficaci, devono essere sottoposte alla ratifica della Assemblea nella prima riunione utile.

I consiglieri cooptati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio originariamente nominato dall’Assemblea.

Se la metà o più dei consiglieri viene a cessare dall’ufficio, il Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente Vicario o il Consigliere Delegato, sono tenuti a convocare l’Assemblea entro 15 giorni dall’evento. In difetto dovrà provvedervi entro ulteriori 15 giorni il Revisore unico. 

ART. 22 (comitato esecutivo)

Il Comitato Esecutivo ha le funzioni e i poteri seguenti:

  1. esaminare e approvare le situazioni economico-finanziarie periodiche e la gestione del patrimonio mobiliare della Camera;
  2. valutare ed elaborare temi, programmi, progetti, investimenti mobiliari e previsioni economico-finanziarie, for­mulando proposte al Consiglio di Amministrazione;
  3. deliberare l’assunzione e il licenziamento del personale;
  4. assumere deliberazioni di urgenza, da sottoporre a ratifi­ca del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.

     Il Comitato Esecutivo ha inoltre i poteri che il Consiglio di Amministrazione deliberi di attribuirgli, in via temporanea o permanente, senza con questo spogliarsi delle attività delegate, poiché attribuzioni e poteri da esso Consiglio attribuiti all’organo esecutivo sono affidati in via cumulativa e non alternativa.

Il Comitato Esecutivo è coordinato dal Consigliere Delegato, che provvede alla convocazione, recante l’ordine del giorno, inviandola ai componenti, via fax o e-mail, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d’urgenza tale preavviso è ridotto a tre giorni.

     Il Comitato Esecutivo è costituito con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioran­za dei presenti.

Delle riunioni viene redatto il verbale delle deliberazioni, sottoscritto dal Consigliere Delegato e dal Segretario della riunione, che, trascritto nel libro verbali del Comitato Esecutivo, viene inviato in copia ai componenti e ai Consiglieri di Amministrazione.

La partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo può effettuarsi anche in tele-conferenza o in video-conferenza o utilizzando altre tecniche telematiche che ne garantiscano la regolarità.

ART. 23 (il presidente)

Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente Vicario,  provvede, di concerto con il Consigliere Delegato, ad assicurare la gestione della Camera nell’ambito dei programmi di attività deliberati e ad attuare le decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e li presiede; in caso di sua assenza o impedimento le riunion­i sono convocate dal Vicepresidente Vicario o dal Consigliere Delegato. Il Presidente ha la rappresentanza della Camera nei confronti dei terzi.

Egli ha facoltà di stare in giudizio in difesa e di promuovere giudizi, appelli e ricorsi in sede civile, penale e amministra­tiva innanzi a qualsiasi grado di giurisdizione e organo amministrativo, sottoponendo tali atti alla successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, congiuntamente con il Consigliere Delegato, può effettuare depositi, prelievi e pagamenti, aprire ed estinguere conti correnti presso le banche, l’Amministrazione postale ed al­tri istituti, richiedere fideiussioni sia bancarie che assicura­tive e compiere ogni altra operazione utile ad assicurare il corretto impiego delle risorse della Camera nell’ambito del­lo scopo sociale.

Il Presidente e il Consigliere Delegato possono dare procura, temporanea o permanente, ciascuno ad un Consigliere ad operare in loro vece sui conti correnti bancari intestati alla Camera.

ART. 24 (il consigliere delegato)

Il Consigliere Delegato è istitu­zionalmente incaricato di curare l’attuazione dei programmi e delle deliberazioni del Consi­glio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo,  assicurando la gestione operativa ed amministrativa della Camera e dirigendone gli uffici, il personale e i collaboratori.

Egli coordina l’attività del Comitato Esecutivo ed ha piena delega a sottoscrivere con firma singola contratti con terzi nell’ambito dei programmi e del bilancio di previsione deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione, in deroga e in aggiunta a quanto stabilito nell’art. 23 e nei due comma precedenti, può attribuire al Consigliere Delegato, nell’ambito dell’attività ordinaria della Camera, poteri di firma singola sui conti correnti della Camera definendone i limiti.

ART. 25 (il revisore unico)

Il Revisore unico controlla l’amministrazione della Camera, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, e l’osservanza delle norme stabilite dall’articolo 2426 del Codice Civile per la valutazione del patrimonio sociale; deve inoltre accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale.

Il Revisore unico assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Il Revisore può procedere in qualsiasi momento ad atti d’ispezione e di controllo. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell’apposito libro verbali.

TITOLO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 26 (patrimonio e risorse della Camera)

Il patrimonio della Camera è costituito da tutti i beni mobili ed immobili venuti in suo possesso.

Le fonti di finanziamento della Camera sono rappresentate in particolare da:

  • quote associative e contributi per servizi, versati dai soci;
  • contributi pubblici e privati, rimborsi derivanti da convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni,  sovvenzioni da parte di soggetti nazionali e internazionali per la realizzazione di attività e progetti;
  • donazioni, eredità e lasciti;
  • ogni altro bene o mezzo finanziario legittimamente conferito alla Camera o da essa acquisito in relazione alla sua attività.

ART. 27 (regolamento di attuazione)

Il Consiglio di Amministrazione può emanare regolamenti di attuazione del presente Statuto.

ART. 28 (scioglimento della Camera)

Il liquidatore o i liquidatori, nominati dall’Assemblea straordinaria che ab­bia pronunciato lo scioglimento della Camera, sottopongo­no all’Assemblea ordinaria il rendiconto finale.

L’Assemblea delibera sulla destinazione degli eventuali residui che devono essere devoluti ad associazioni, fondazioni, enti o istitu­ti senza fine di lucro aventi finalità analoghe o coerenti con quelle della Camera.

ART  29 (lingue ufficiali)

Il presente Statuto è redatto in lingua italiana e in lingua araba. Il testo in lingua italiana fa fede a tutti gli effetti.

ART. 30 (Foro competente)

La risoluzione di qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione e/o dall’esecuzione del presente Statuto o comunque insorgente tra uno o più  associati e/o componenti degli organi sociali e la Camera è demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART 31 (norme transitorie)

Il presente Statuto entra immediatamente in vigore a seguito della sua approvazione.

Al termine dell’Assemblea che ha provveduto alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, esso è automaticamente convocato e riunito, a condizione che sia presente la maggioranza dei Consiglieri eletti, per procedere alla nomina delle cariche sociali di cui all’Art. 18 precedente ed assumere le determinazioni che i presenti ritengano necessarie all’operatività immediata della Camera.

Qualora manchi la maggioranza richiesta, il Presidente dell’Assemblea è tenuto a convocare immediatamente il Consiglio di Amministrazione, che dovrà tenersi entro 15 giorni dalla data dell’Assemblea che lo ha eletto. In difetto è tenuto a farlo il Revisore unico.

In espressa deroga a quanto stabilito negli Articoli 6 (comma 6.1 – ultimo capoverso), 10, 13 e 16 del presente Statuto, hanno diritto di partecipazione e di voto in Assemblea, anche in mancanza del requisito dell’anzianità associativa di 24 mesi, tutti coloro che abbiano presentato regolare domanda di associazione alla Camera entro il 15/11/2014, corrispondendo la quota associativa.

La denominazione di cui all’art. 2 è conservata in CAMERA DI COMMERCIO ITALO-ARABA (sigla CCIA) e riutilizzata se il provvedimento ministeriale sarà rimosso, anche eventualmente tramite provvedimento giurisdizionale. Il Consiglio d’Amministrazione è delegato a dar atto del verificarsi dell’evento che condiziona la denominazione, e dar atto del testo dell’art. 2 che ne deriverà (rimuovendo l’una o l’altra denominazione) con apposito atto.